STATUTO

Statuto della

“Associazione sportiva dilettantistica EV BOZEN 84”

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TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita dal 2 ottobre 1984, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e in sede di adeguamento dello statuto al D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica EV BOZEN 84”, in breve “A.S.D. EVB 84” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Bolzano, via Weggenstein n. 1/6.

La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Articolo 2 – Oggetto

  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
  2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
  4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina degli sport del ghiaccio e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
  5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
  • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  • la gestione di centri benessere o fisioterapici;
  • la vendita di articoli sportivi;
  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
  1. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
  2. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
  3. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

 

Articolo 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 4 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
  4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
  5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
  6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
  7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
  8. Le eventuali quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
  9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  10. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre l’eventuale quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
  11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

 

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
  2. In particolare, i soci hanno:
  3. a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  4. b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
  5. c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  6. d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  7. e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
  8. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
  9. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  10. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle eventuali quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

  1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
  2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
  3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
  4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
  5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
  6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

 

Articolo 7 – Organi sociali

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi dell’Associazione:
  3. a) l’assemblea generale degli associati;
  4. b) il presidente;
  5. c) il consiglio direttivo;
  6. d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito su decisione dell’Assemblea generale.

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
  2. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
  3. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
  4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
  5. a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
  6. b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
  7. L’assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  8. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 13 del presente statuto.
  9. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
  10. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione in prima ed eventualmente seconda convocazione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
  11. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  12. L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
  13. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  14. L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  15. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  16. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
  17. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
  18. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  19. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
  20. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
  21. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 – Partecipazione all’assemblea

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

  1. L’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  2. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
  3. a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
  4. b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
  5. c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  6. d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
  7. e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
  9. g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
  10. h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
  11. i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria delibera:
  2. a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 27 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  4. c) sui diritti reali immobiliari;
  5. d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
  6. c) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
  2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. In seconda convocazione, sia l’assemblea ordinaria sia l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

  1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
  2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
  3. È in ogni caso necessario che:

– comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

  1. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 – Il consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
  2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il presidente. Il numero dei consiglieri viene stabilito dall’assemblea generale prima dell’elezione.
  3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
  4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
  5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
  6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
  7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
  9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
  10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
  11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
  12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
  14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
  15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
  16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

  1. Il consiglio direttivo decade:
  2. a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
  3. b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
  4. c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
  5. d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
  6. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
  7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
  8. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
  9. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
  10. a) per dimissioni;
  11. b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
  12. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
  13. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 16 – Convocazione del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l’anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente se la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso competono in particolare:
  2. a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
  3. b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
  4. c) determinare l’importo delle quote associative;
  5. d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  6. e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  7. f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  8. g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  9. h) l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  10. i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
  11. j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
  12. k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  13. l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
  14. m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  15. n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  16. o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 – Il presidente

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
  2. La durata del suo mandato collima con quella del consiglio direttivo nell’ambito del quale è stato eletto, Come gli altri componenti il consiglio direttivo è rieleggibile.
  3. Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
  4. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 – Il vicepresidente

  1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 – Il segretario e il tesoriere

  1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
  2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
  3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
  4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
  5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
  6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
  7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 – Organo di revisione

  1. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
  2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
  3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
  4. Tale organo si riunisce per le dovute verifiche contabili e amministrative qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
  5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
  6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22Il rendiconto economico

  1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
  2. Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare.
  3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione.
  4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
  5. L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 16, comma 2.

Articolo 23 – Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

  1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione, da contributi di istituzioni pubbliche e parapubbliche e da eventuali proventi di natura commerciale.
  3. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
  4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
  5. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 – Lavoratori e volontari

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
  2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
  3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
  4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
  5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
  6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  7. Per tali prestazioni sportive possono essere concessi, su decisione del consiglio direttivo, rimborsi forfettari o rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente nonché premi per risultati ottenuti nelle competizioni sportive. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 26 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

  1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
  2. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
  3. L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 27 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
  2. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 – Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Art. 1 Denominazione

E’ costituita una associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Associazione sportiva dilettantistica Eissportverein Bozen 84“, in forma abbreviata „ASD EV Bozen 84”.

Art. 2 Sede legale

L’ASD EV Bozen 84 ha sede in Bolzano (BZ), Via Castel Novale 23.

Art. 3 Durata

L’ASD EV Bozen 84 ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Scopo

1. L’ASD EV Bozen 84 ha per scopo la promozione, l´organizzazione e l´esercizio di attività sportive dilettantistiche, in particolare dell’hockey su ghiaccio, compresa l´attività didattica, l’assistenza dei soci e la diffusione dello sport a livello educativo e tecnico in generale, nonché l’ organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale, nazionale e internazionale.

2. L’ASD EV Bozen 84, oltre agli scopi principali di cui al comma 1, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulta essere direttamente o indirettamente necessaria, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali, ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, L’ASD EV Bozen 84 potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive propri o di terzi, nonché svolgere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, nonché acquisire, alienare, realizzare, gestire e affittare immobili e diritti reali.

4. L’ASD EV Bozen 84 potrà inoltre gestire, prendere in affitto o affittare punti di ristoro rispettivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ ambito delle attività istituzionali.

5. L’ASD EV Bozen 84 è per sua natura apolitica e non persegue scopo di lucro.

Art. 5 Utilità sociale

1. L’ASD EV Bozen 84 persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l´elettività delle cariche sociali.

2. Durante la vita dell’ASD EV Bozen 84 non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali dell’associazione.

Art. 6 Riconoscimento

1. L’ASD EV Bozen 84 è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI rispettivamente dagli enti di promozione e/o dalle Federazioni sportive, in particolare della Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) o del suo eventuale organo successore, con iscrizione nel previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche.

2. L’ASD EV Bozen 84 si affilia agli enti di promozione e/o alle Federazioni sportive per le attività e discipline sportive esercitate, impegnandosi ad osservare i rispettivi statuti ed i regolamenti del CONI e degli enti e federazioni di appartenenza.

Art. 7 Soci

1. Possono far parte dell’ASD EV Bozen 84 in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei diritti civili e la cui irreprensibile condotta morale sia indiscussa.

2. I soci si distinguono in:

· soci attivi, che praticano attività sportiva o/e partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative organizzate dall’ associazione;

· soci passivi, che sostengono moralmente e materialmente l’ associazione;

· soci onorari, che abbiano operato con particolare impegno a favore dell’ associazione. Il socio onorario può essere dispensato dal pagamento della quota sociale annua.

Art. 8 Domanda di ammissione

1. L´ammissione dei soci all’ASD EV Bozen 84 avviene a tempo indeterminato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

2. Tutte le persone fisiche che intendono far parte in qualità di soci dell’ASD EV Bozen 84 dovranno fare domanda al Consiglio Direttivo, che decide definitivamente. Il socio ha l’ onere di versare annualmente la quota sociale come stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’ esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore in tutti gli effetti nei confronti dell’ associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

4. L’ammissione a socio dell’ASD EV Bozen 84 è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte deI CD, il cui giudizio viene motivato in caso di rifiuto.

Art. 9 Decadenza dei soci

1. Il socio cessa di far parte dell’ associazione per dimissione volontaria, esclusione, decesso o per scioglimento dell’ASD EV Bozen 84. Il socio che intende dimettersi dall’ associazione dovrà darne comuni-cazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma è deliberato dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

a) per il venir meno dei requisiti per l´ammissione;

b) per infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali;

c) per chi commette azioni ritenute lesive del buon nome dell’ASD EV Bozen 84;

d) per morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza deI versamento richiesto della quota associativa.

3. Contro il provvedimento di esclusione il socio può fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, al collegio dei probiviri dell’associazione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data del lodo arbitrale. Il collegio dei probiviri delibera definitivamente entro novanta giorni.

4. Gli associati che, indipendetemente dal motivo, abbiano cessato di appartenere all’ associazione, non possono chiedere la restituzione di contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ASD EV Bozen 84.

5. La quota sociale non é trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio.

Art. 10 Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di voto e di ricoprire cariche sociali in base alle direttive del presente statuto. Hanno il diritto di iniziativa mediante prese di posizione e mozioni rivolte agli organi sociali intese a indirizzare l’attività sociale dell’ASD EV BOZEN 84.

2. Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

3. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali dell’ASD EV BOZEN 84; hanno, inoltre, l´obbligo di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi preposti e di partecipare alle assemblee indette. I soci si impegnano a devolvere qualsiasi controversia attinente alla qualità di associato, al collegio dei probiviri dell’ASD EV BOZEN 84 previsto dal presente statuto e di accettare i provvedimenti adottati dallo stesso.

Art. 11 Soci minorenni

1. I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali, possono invece assumere specifici incarichi all’ interno dell’ associazione.

2. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da coloro che hanno la potestà parentale.

Art. 12 Organi dell’associazione

1. Sono organi dell’ ASD EV BOZEN 84

a) l´AS dei Soci (in breve AS);

b) il CD (in breve CD);

c) il Collegio dei Revisori dei Conti (in breve CRC);

d) il Collegio dei Probiviri (in breve CP).

2. Gli organi sociali rimangono in carica per tre anni e precisamente fino all’approvazione del conto consuntivo relativo al terzo anno di carica, fatti salvi i casi di dimissione volontaria e radiazione. Al momento dell’elezione degli organi sociali, il termine del periodo di carica deve essere verbalizzato nel relativo verbale. I membri degli organi sociali sono rieleggibili.

3. Possono assumere cariche sociali all’interno del CD, del CRC e del CP solo membri maggiorenni dell’ ASD EV BOZEN 84 oppure chi ha la potestà parentale di membri minorenni fatti salvi i casi particolari di cui agli artt. 19-comma 2) e 26-comma 1.

Art. 13 Assemblea dei soci (AS)

1. L’AS è composta dai membri dell’ ASD EV BOZEN 84, costituisce il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L‘AS, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal CD e viene convocata dal Presidente almeno otto giorni prima della data stabilita per l’AS indicando giorno, luogo e ora della prima e della seconda convocazione nonché l’ ordine del giorno. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l’AS può essere convocata anche dal Vicepresidente o dal CRC. La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione che escludono la partecipazione all’AS Generale e quindi il diritto di voto.

4. Nell’AS ogni socio ha diritto a un voto. Nel caso di rappresentanza di soci minorenni ai sensi dell’art. 11-comma 2,

il rappresentante ha un diritto di voto per ogni socio minorenne rappresentato. E’ ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ ambito della stessa AS.

5. I soci hanno il diritto di consultare il rendiconto e gli altri atti e documenti le cui materie sono riportate all’ ordine del giorno degli organi dell’associazione per l’ approvazione.

6. L’AS può essere convocata solo nel comune di Bolzano o in uno dei suoi comuni limitrofi.

Art. 14 AS ordinaria

1. L´AS ordinaria deve essere convocata almeno una volta l´anno per l´approvazione del rendiconto consuntivo. I componenti il CD non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

2. Spetta inoltre all’AS ordinaria:

a) l´elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi, cioè CD, CRC e CP;

b) deliberare indirizzi generali dell’attività dell’ associazione;

c) approvare regolamenti interni e norme di attuazione;

d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all’approvazione da parte degli organi sociali.

Art. 15 AS straordinaria

1. L’AS straordinaria è convocata dal CD. La convocazione può essere richiesta per iscritto al CD da almeno dieci (10) associati in regola con il pagamento delle quote associative o da un revisore. La richiesta deve essere motivata e corredata di un ordine del giorno. In questi casi l´AS deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l’ AS sarà convocata dal Presidente del Tribunale di Bolzano.

2. L’ AS straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) modifica dello statuto sociale;

b) atti e contratti relativi a diritti reali e immobiliari;

c) ogni altro argomento di particolare interesse e urgenza;

d) scioglimento dell’ASD EV BOZEN 84 e modalità di liquidazione.

Art. 16 Costituzione e deliberazioni dell’ AS

1. L’AS ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di oltre la metà degli associati aventi diritto a voto o validamente rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In seconda convocazione tanto l’ AS ordinaria che l’ AS straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti nelle AS ordinarie e con la maggioranza di 2/3 (due terzi) nelle AS straordinarie.

3. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

4. Ogni associato avente diritto di voto può presentare motivata opposizione contro deliberazioni degli organi sociali entro 30 giorni dalla data di deliberazione. Decisioni sull’opposizione sono demandate al CP.

Art. 17 Modalità di deliberazione

1. L´AS, sia ordinaria che straordinaria, delibera normalmente mediante votazione per alzata di mano; su decisione dell’AS e per argomenti di particolare interesse la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto qualora un decimo degli associati presenti o rappresentati e aventi diritto di voto lo chiedano. In caso di parità di voti l´argomento oggetto di deliberazione è respinto.

2. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 18 Presidenza e scrutatori

1. L´AS è presieduta dal Presidente dell’ associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l´AS nomina un Presidente.

2. Il Presidente dell’ AS nomina il segretario e propone all’AS la nomina di due scrutatori, che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche sociali.

3. Le AS ordinarie e straordinarie devono essere verbalizzate. Il verbale è firmato dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale relativo all’elezione delle cariche sociali è sottoscritto anche dagli scrutatori. I verbali sono a disposizione degli associati per essere consultati e vengono affissi nella bacheca dell’ASD EV BOZEN 84. Il verbale si intende approvato se entro 30 giorni non vi è proposta opposizione.